201310.02
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Il Consiglio di Stato con la sentenza 4755 del 26 settembre 2013 ha avuto modo di precisare che l’art. 12, settimo comma, del D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387  consente, in attuazione della diretttiva 2001/77/CE, una deroga alla costruzione in zona agricola di impianti da fonti rinnovabili che per loro natura sarebbero incompatibili con quest’ultima.

In particolare il Supremo Collegio, pur ritenendo che l’installazione di un impianto fotovoltaico in zona agricola fosse in contrasto con l’art. 44 della L.R. del Veneto, 23 aprile 2004 n. 44 e con l’art. 30 delle norme teciniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Canaro nella parte in cui individuano gli interventi ammissibili in zona agicola, ha sottolineato come il citato art. 12, comma 7 D. Lgs. 387/2003 costituisca più che l’espressione di un principio, l’attuaizione di un obbligo assunto dalla Repubblica Italiana nei confronti dell’Unione Europea di rispetto della normativa dettata da quest’ultima con la richiamata direttiva 201/77/CE.

Per tali motivi la normativa satatale vincola l’interpretazione della pur sopravvenuta legge regionale (che in alcun modo può essere intesa nel senso dell’implicita abrogazione della norma statale).

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