201310.26
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Il Consiglio di Stato, con sentenza del 17 ottobre 2013 n. 5043, ha affermato il principio secondo cui la tutela di una specie animale a rischio di estinzione (nello specifico l’orso marsicano) può prevalere rispetto all’interesse pubblico allo sviluppo delle fonti rinnovabili.

La questione trae origine dall’istanza che una società aveva inoltrato alla Regione Abruzzo finalizzata all’ampliamento di un perco eolico (per comlessive 22 pale eoliche). La Regione Abruzzo rilasciava il nulla osta al progetto di ampliamento limitatamente a sole 4 delle 22 pale previste, motivado lo stalcio delle 18 pale in cosiderazione del fatto che in quella determinata area  veniva “valutato un impatto significativo sull’orso, non supportato da rilevante interesse pubblico che giustifichi la proposta di interventi compensativi (miglioramento forestale sul versante est di Monte Ventrino fino al vallone dell’Inferno) da sottoporre all’approvazione della Commissione europea, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 […]”.

La società proponeva ricorso al TAR avverso tale provvedimento deducendo per un verso che l’Ammnistrazione Pubblica non avesse approfondito in maniera adeguata l’effettiva incidenza del parco eolico sull’habitat naturale circostante con l’orso marsicano e, per l’altro, che l’interesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili avrebbe dovuto prevalere rispetto all’esigenza di tutela di una specie in via di estinzione.

Il TAR ha respinto il ricorso proposto dalla società la quale ha impungato innanzi al Consiglio di Stato tale sentenza.

Il Consiglio di Stato, condividendo le valutazioni della Pubblica Amministrazione, ha evidenziato che “La allegata circostanza che, come rilevato nella Relazione, l’intervento VCC Energia risulta in linea con varie esigenze di interesse pubblico (pianificazione energetica europea, indirizzi del Piano energetico nazionale, riduzione delle emissioni di gas inquinanti, riduzione di importazioni di altre fonti energetiche; strumenti urbanistici, vigente ”piano di sviluppo” della Comunità montana “Valle del Giovenco”, vigente Piano territoriale di coordinamento provinciale, esigenze climatiche atmosferiche, geologiche, della flora, paesaggistiche, socio-economiche e delle aree protette) non esclude che quello stesso intervento possa contemporaneamente comportare un grave impatto negativo per l’orso bruno marsicano; e che l’Amministrazione , in una valutazione comparativa, possa aver ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla tutela della specie animale a rischio di estinzione“.

In relazione, poi, alla lamentata disparità di trattamento, secondo cui la presenza dell’orso marsicano non avrebbe impedito lo sviluppo di altri progetti nella medesima area, il Supremo Collegio ha avuto modo di precisare che “lo stralcio di pale eoliche contestato concerne l’aggiunta di aerogeneratori, in specifici siti (nell’area di Monte Rimagi e Petto della Corte), ad aerogeneratori già realizzati e in siti diversi, sicché, non trattandosi di trattamenti diversi a parità di situazioni, non è ravvisabile il vizio di disparità“.

Secondo il Consiglio di Stato, quindi, la valutazione esercitata dalla Pubblica Amministrazione costituisce l’espressione di un potere di discrezionalità tecnica che può essere oggetto di sindacato di legittimità da parte del gudice solo allorché la scelta appaia viziata da difetto di motivazione, illogicità manifesta o erroneità dei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti.

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