201709.18
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Interessante pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata che, chiamato a decidere in ordine ad un ricorso proposto avverso una ordinanza sindacale con la quale, in relazione a due turbine della potenza di 60kW ciascuna, veniva prescritta l’adozione di «tutti gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni rumorose, anche mediante il blocco delle turbine», a seguito di misurazioni effettuate dall’ARPAB dalle quali risultava il superamento dei limiti di rumore differenziale di immissione.

Per quello che qui interessa, il ricorrente aveva dedotto l’incompetenza del Sindaco all’emissione del provvedimento impugnato, in assenza di dichiarata urgenza.

Su tale punto, i Giudici Amministrativi hanno precisato che, come osservato da condivisibile giurisprudenza, l’avvenuto superamento dei valori limite di rumore differenziale di immissione stabilito dalla vigente normativa, anche se non coinvolgente l’intera collettività ma singoli cittadini, è sufficiente a concretare l’eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica atteso che l’utilizzo del particolare potere di ordinanza di cui all’art. 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in ipotesi di accertato superamento dei valori limite, assume carattere pressoché doveroso, sia perché l’inquinamento acustico ontologicamente rappresenta un pericolo per la salute pubblica, sia in quanto tale fonte primaria non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti (Cons. Stato, sez. II, par. 6 ottobre 2012, n. 172).

Quanto alla eccepita incompetenza del Sindaco, i Giudice hanno evidenziato che dal momento che la legge non prevede un potere amministrativo “ordinario”, come tale di competenza dirigenziale, che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti (T.A.R. Piemonte, sez. I, 21 dicembre 2012, n. 1382).

Il ricorso ha, tuttavia, trovato accoglimento poiché il Tribunale Amministrativo ha ritenuto che nel caso di specie vi sia stata violazione con riferimento alle modalità con le quali l’ARPAB aveva proceduto alle rilevazioni.

Nello specifico, il decreto 16 marzo 1998 stabilisce le tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento da rumore, in attuazione dell’art. 3, n. 1, lettera c) della legge n. 447 del 1995. In particolare, i criteri e le modalità di esecuzione delle misure sono riportati nell’allegato B al medesimo decreto, secondo cui «prima dell’inizio delle misure è indispensabile acquisire tutte quelle informazioni che possono condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura. I rilievi di rumorosità devono pertanto tenere conto delle variazioni sia dell’emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione. Devono essere rilevati tutti i dati che conducono ad una descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate dall’indagine. Se individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della loro emissione sonora, la presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza»

Inoltre, le metodologie di misure sancite dal decreto 16 marzo 1998, prevedono che il livello differenziale di rumore sia dato dalla differenza tra il livello di rumore ambientale (cioè quello presente quando è in funzione la sorgente di rumore che causa il disturbo) e il livello di rumore residuo (cioè il rumore di fondo quando la sorgente di rumore non è funzionante). Tale accertamento, deve essere eseguito in maniera contestuale e più precisamente i tecnici devono prima verificare il rumore a sorgente attiva e, nello stesso istante, spegnere la sorgente e ripetere la misurazione. Solo in tal modo si ricava correttamente il livello differenziale di rumore. Nello specifico caso il tecnico misura un rumore ambientale (residuo + sorgente in funzione) e poi un rumore solo residuo (sorgente eolica non operativa) in momenti temporali differenti e soprattutto in condizioni ambientali molto differenti con velocità del vento esterna consistentemente diversa nei due casi.

Ciò non era avvenuto nel caso di specie e, nelle successive rilevazioni effettuate dall’ARPAB su richiesta di approfondimento istruttorio richiesto dal TAR, le nuove misurazioni non avrebbero non rilevato una reale condizione di disagio.

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