201501.15
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Con la sentenza n. 1946 del 10 dicembre 2014 la Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha avuto modo di precisare che, in tema di vincoli ex D. Lgs. 42/2004, non sempre è imprescindibile il parere della sovrintendenza.

La vicenda nasce dalla impugnativa avverso alcune note dell’Ufficio Tecnico di un Comune che richiedevano, al fine di procedere all’inizio dei lavori per l’istallazione di un impianto fotovoltaico sulla falda di un tetto ed aderente allo stesso, l’acquisizione del preventivo parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici. La Soprintendenza esprimeva parere favorevole alla condizione che gli impianti venissero posizionati lungo le linee di gronda e dotati di pellicola antiriflesso della medesima colorazione del manto di copertura del tetto.

Il TAR, premettendo l’oggettiva difficoltà di tentare una ricostruzione normativa di riferimenti, evidenziava che se è vero che l’art. 7 co. 1 del d.lgs. n. 28/2011 (cui, tra l0altro faceva riferimento l’amministrazione resistente) esclude la mera comunicazione di inizio attività in tutte le ipotesi in cui sussista qualsivoglia vincolo previsto dal d.lgs. n. 42/2004, è altrettanto vero che essa ha ad oggetto gli impianti solari termici e non fotovoltaici.

Con specifico riferimento al caso posto all’attenzione dei Giudici amministrativi, operata la ricostruzione normativa (D.Lgs. n. 115/2008, D.Lgs. n. 28/2011, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 42/2004, D.Lgs. n. 192/2005), il TAR ha evidenziato come la sequenza dei rinvii a cascata contenuta nella disciplina di riferimento, che rende pressoché imperscrutabile la voluntas legis, deve infatti ragionevolmente arrestarsi là dove implicherebbe il richiamo a problematiche del tutto avulse.

IL TAR conclude, pertanto, nelle ipotesi in cui si realizzi un impianto fotovoltaico aderente al tetto e con stessa sagoma ed orientamento del tetto restano fatti salvi i vincoli dettati dal d.lgs. 42/2004, nelle sole ipotesi di cui alla lett. b) e c) dell’art. 136, e quindi solo in questi casi è obbligatorio acquisire l’autorizzazione paesaggistica.

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