Con la Legge Regionale n. 38 del 22 novembre 2018, la Regione Basilicata ha introdotto delle significative modifiche alla normativa vigente in tema di impianti da fonte rinnovabile, apportando modifiche alla L.R. 54/2015, L.R. 5/2012 e L.R. 1/2010.
Nello specifico, la L.R. 38/2018 con gli articoli da 29 a 43, ha, intanto, individuato i criteri di insediamento degli impianti FER nell’ambito del territorio. Sotto tale profilo se da un lato è stato ribadito che i criteri e le modalità per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio delle tipologie di impianti da fonti di energia rinnovabili, di qualunque potenza, sono contenuti nelle Linee guida di cui agli allegati A) e C), nonché negli elaborati di cui all’allegato B) della L.R. 54/2015 – mentre l’allegato D9 è stato abrogato – dall’altro è stato previsto che Nel caso in cui l’impianto ricada in una zona interessata da più livelli di distanze (buffer) si considera sempre la distanza più restrittiva (buffer maggiore).
Inoltre, al fine di evitare l’elusione della normativa di tutela dell’ambiente e di impedire la frammentazione artificiosa di un progetto di produzione di energia da fonte rinnovabile, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, e/o di considerare un singolo progetto anche in riferimento ad altri progetti appartenenti alla stessa categoria localizzati nel medesimo contesto territoriale ed ambientale, che per l’effetto cumulo determinano il superamento della soglia dimensionale fissata dall’allegato IV – Parte II del d.lgs. 3/04/2006, n.152, l’ambito territoriale da considerare per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) è definito da una fascia:
- Individuata dal raggio di 1 km misurato a partire dal centro per le opere puntuali, elevato a 2,00 km nelle aree non idonee come individuate dalla stessa L.R. 38/2018;
- di 1 km misurato a partire dal perimetro esterno dell’area occupata per le opere areali, elevato a 2 km nelle aree non idonee individuate dalla stessa L.R. 38/2018;
- di 500 metri dall’asse del tracciato per le opere lineari.
La sussistenza contemporanea di almeno due delle condizioni di cui sopra indicate, comporta la riduzione al 50% delle soglie relative alla specifica categoria progettuale riportata nell’allegato IV Parte II del d.lgs. 3/04/2006, n.152.
Dall’applicazione del criterio di cumulo devono essere esclusi i progetti previsti da un piano o programma sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) ed approvato ai sensi dell’art.10 del d.lgs. 3/04/2006, n.152, nonché i progetti per i quali la procedura di verifica di cui all’art.20 del d.lgs. 3/04/2006, n.152 è integrata dalla VAS.
La normativa regionale in commento, introduce, altresì, limiti all’utilizzo della procedura abilitativa semplificata (PAS) per gli impianti eolici e fotovoltaici.
Viene, infatti, previsto che la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 200 kW è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:
Impianti eolici:
- devono rispettare le indicazioni riportate nel paragrafo 1.2.2. “Gli impianti di piccola generazione” dell’Appendice A del P.I.E.A.R.;
- parere paesaggistico favorevole rilasciato dalla Regione sulla compatibilità
- dell’impianto con l’area interessata, se classificata non idonea dalla L.R. n. 54/2015;
- devono avere una distanza dagli altri impianti eolici o impianti FER presenti, ovvero autorizzati, non inferiore ad 1 km misurato tra i punti più vicini del perimetro dell’area occupata dall’impianto.
Impinati fotovoltaici:
- devono rispettare le indicazioni riportate nel paragrafo 2.2.2. “Procedure per la costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici di microgenerazione” dell’Appendice A del P.I.E.A.R.;
- parere paesaggistico favorevole rilasciato dalla Regione sulla compatibilità dell’impianto con l’area interessata, se classificata non idonea dalla L.R. n. 54/2015.
- devono avere una distanza dagli altri impianti fotovoltaici o impianti FER presenti, ovvero autorizzati, non inferiore ad 1 km misurato tra i punti più vicini del perimetro dell’area occupata dall’impianto.
- devono avere la disponibilità di un suolo la cui estensione sia pari o superiore a 3 volte la superficie del generatore fotovoltaico, attraverso l’asservimento di particelle catastali contigue, sul quale non potrà essere realizzato altro impianto di produzione di energia da qualunque tipo di fonte rinnovabile.
Qualora i progetti di due o più impianti eolici ovvero fotovoltaici siano riconducibili ad un solo soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, ovvero siano riconducibili allo stesso centro decisionale ai sensi dell’articolo 2359 c.c o per qualsiasi altra relazione sulla base di univoci elementi che fanno presupporre la costituzione di un’unica centrale eolica ovvero fotovoltaica, saranno assoggettati cumulativamente ad una sola autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, nel caso in cui:
- abbiano una potenza complessiva superiore a 200 kW;
- siano reciprocamente posti rispetto ad altri ad una distanza inferiore ad 1 Km valutata a partire dal centro di ciascun aerogeneratore.
Quanto, poi, al rilascio dell’Autorizzazione Unica di cui all’art. 11 D. Lgs. 297/2003, è previsto che l’istante sia tenuto a presentare, entro e non oltre novanta giorni decorrenti dalla data di conclusione della conferenza di servizi, la documentazione prescritta dall’Appendice A del P.I.E.A.R. per ciascuna tipologia di impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili. La mancata presentazione della documentazione, necessaria per il rilascio della prescritta autorizzazione regionale, nel termine appena indicato, importerà la rinuncia all’istanza.
Tale disposizione troverà applicazione anche per i procedimenti pendenti, per i quali il termine di novanta giorni per la produzione documentale decorre dalla data di entrata in vigore della legge regionale 38/2018 (22 novembre 2018).
L’articolo 35 apporta modifiche alla L.R. 8/2012 in tema di oneri istruttori, al cui preventivo versamento è subordinato l’avvio della procedura per il rilascio dell’Autorizzazione Unica o della PAS. In particolare, è stabilito che gli oneri istruttori vengano calcolati nel modo seguente:
- 1,00 euro /kW per potenze fino ad 1 MW;
- 0,50 euro/kW per le potenze eccedente 1 MW;
- 1,00 euro/mc per gli impianti di produzione del biometano e comunque in misura non inferiore ad € 500,00.
Anche le richieste di varianti non sostanziali sono soggette al pagamento degli oneri istruttori nella misura del 10 per cento di quelli previsti per il rilascio dell’Autorizzazione Unica e comunque in misura non inferiore ad € 250,00.
Tutte le altre istanze sono soggette al pagamento degli oneri istruttori nella misura fissa di € 250,00.
Altra novità di rilievo è prevista dall’articolo 37 che introduce una misura di salvaguardia.
All’articolo 14 della L.R. 8/2012, viene inserito il comma 5 ove è previsto che dalla data della comunicazione ai comuni interessati dell’avviso di avvio del procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Unica, è sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire, nonché di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), nell’ambito delle aree potenzialmente impegnate che nel caso di impianti eolici sono individuate dal perimetro virtuale ottenuto congiungendo le pale degli aerogeneratori esterni, mentre per le altre tipologie di impianti circoscritta dal perimetro esterno dell’impianto, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo.
In ogni caso la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi i termini previsti dal D.Lgs.n.28/2011 a partire dalla data della comunicazione dell’avvio del procedimento, salvo il caso in cui la Regione ne disponga per lo stesso fine, per una sola volta, la proroga non superiore ad un anno per sopravvenute esigenze istruttorie e procedimentali relative al rilascio del provvedimento autorizzativo.
Modifiche riguardano anche il c.d. “eolico selvaggio” ed il c.d. “effetto selva” in relazione ai quali si prevede che gli impianti eolici debbano avere, anche per questioni di sicurezza rispetto a fenomeni di rottura degli organi rotori, una distanza da strade comunali non inferiore a 200 metri e 300 metri da edifici e/o abitazioni. La distanza minima di ogni aerogeneratore dal limite dell’ambito urbano previsto dai regolamenti urbanistici redatti ai sensi della L.R. n. 23/99 deve essere pari a 1.000 metri, previa verifica di compatibilità acustica in prossimità delle abitazioni.
Inoltre, al fine di garantire la presenza di corridoi di transito per la fauna oltre che per ridurre l’impatto visivo, gli aerogeneratori appartenenti allo stesso impianto, ovvero posti in prossimità di altri impianti di qualunque consistenza, devono essere disposti in modo tale che la distanza minima tra gli aerogeneratori, misurata a partire dall’estremità delle pale disposte orizzontalmente, sia pari a tre volte il diametro del rotore più grande mentre la distanza minima tra le file di aerogeneratori, disposti lungo la direzione prevalente del vento, sia pari a 6 volte il diametro del rotore più grande. Nel caso gli aerogeneratori siano disposti su file parallele con una configurazione sfalsata, la distanza minima tra le file non può essere inferiore a 3 volte il diametro del rotore più grande.
È, poi, previsto che il progetto debba soddisfare, tra gli altri, requisiti quello della velocità media annua del vento a 25 m dal suolo non inferiore a 5 m/s e che le ore equivalenti di funzionamento dell’aerogeneratore non siano inferiori a 2.000 (rapporto fra la produzione annua di energia elettrica dell’aerogeneratore espressa in megawattora (MWh), basata sui dati forniti dallo studio anemometrico, e la potenza nominale dell’aerogeneratore).
Per quanto attiene agli impianti eolici, sono considerati impianti di piccola generazione quelli che soddisfano contemporaneamente le seguenti due caratteristiche:
- abbiano una potenza nominale massima complessiva di 200kW.
- Siano costituititi da un massimo di due aerogeneratori.
A tali impianti di piccola generazione continua a trovare applicazione la PAS alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- Titolo di proprietà o documentazione comprovante la disponibilità dell’area su cui insiste l’impianto e le relative opere di connessione alla rete di distribuzione;
- TICA contenente la STMG (soluzione tecnica minima generale) rilasciata dal gestore della rete di distribuzione debitamente accettata, per la connessione dell’impianto;
- Relazione paesaggistica di cui al d.lgs.22/01/2004, n.42;
- Ricevuta di pagamento degli oneri istruttori;
- Progetto definitivo dell’impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili;
- Studio d’Incidenza Ambientale, ai sensi del D.P.R. 357/1997, per tutti gli impianti che ricadono in una fascia pari a 500 metri, esterna ai siti SIC-ZPS;
- Eventuali assensi dovuti a specifiche norme di legge che interessano il sito oggetto di intervento;
- Progetto di gestione e manutenzione dell’impianto;
- Progetto di dismissione dell’impianto: è indispensabile riportare nel progetto un piano di dismissione dell’impianto che preveda, alla cessazione dell’attività produttiva, le modalità di rimozione della infrastruttura e di tutte le opere principali connesse, lo smaltimento del materiale dimesso ed il ripristino dello stato dei luoghi; il piano dovrà contenere le modalità e la stima dei costi delle operazioni di dismissione, di smaltimento e di ripristino dello stato dei luoghi;
- Dichiarazione resa da un istituto bancario attestante che l’istante dispone delle risorse economiche e finanziarie occorrenti alla realizzazione dell’impianto;
- Studio acustico del sito su cui è ubicato l’impianto;
- Studio anemologico basato su rilevazioni effettuate sul posto per un periodo di un anno, da operatori certificati ovvero accreditati con adeguata strumentazione debitamente certificata e calibrata, per un periodo di almeno un anno.
Sono sottoposti a PAS anche quegli interventi di manutenzione straordinaria e di rifacimento realizzate sugli impianti eolici esistenti che non comportino variazioni delle dimensioni fisiche, della volumetria delle strutture e dell’area destinata ad ospitare gli impianti stessi e le opere connesse.
Per quel che riguarda, invece, gli impianti fotovoltaici, sono classificati di “microgenerazione” se soddisfano una delle seguenti condizioni:
- Siano integrati e/o parzialmente integrati;
- Se non integrati, abbiano una potenza nominale massima non superiore a 200 kW.
Come per gli impianti eolici, anche per quelli fotovoltaici di microgenerazione trova applicazione la PAS, che dovrà essere richiesta anche per gli interventi di rifacimento degli impianti fotovoltaici esistenti che non comportino variazioni nelle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata ad ospitare gli impianti stessi.
Qualora, invece, si tratti di impianto fotovoltaico aderente o integrato nel tetto dell’edificio, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i cui componenti non alterino la sagoma dell’edificio stesso, è sufficiente la semplice comunicazione ai sensi dell’art.4 del D. Lgs. n.28/2011.
Alla PAS andrà allegata la seguente documentazione:
- titolo di proprietà ovvero documentazione comprovante la disponibilità dell’area su cui insiste l’impianto e le relative opere di connessione alla rete di distribuzione;
- TICA contenente la STMG (soluzione tecnica minima generale) debitamente accettata, rilasciata dalla società gestore delle reti di distribuzione;
- relazione paesaggistica di cui al d.lgs.22/01/2004, n.42;
- ricevuta di pagamento degli oneri istruttori;
- progetto definitivo dell’impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili;
- progetto di gestione e manutenzione dell’impianto;
- progetto di dismissione dell’impianto che preveda, alla cessazione dell’attività produttiva, le modalità di rimozione della infrastruttura e di tutte le opere principali connesse, lo smaltimento del materiale dismesso ed il ripristino dello stato dei luoghi; il piano dovrà contenere le modalità e la stima dei costi delle operazioni di dismissione, di smaltimento e di ripristino dello stato dei luoghi;
- Elaborato sulla distanza minima dell’impianto dal limite dell’ambito urbano previsto dai regolamenti urbanistici redatti ai sensi della L.R. n. 23/99 pari a 1.000 metri;
- Studio acustico relativo al sito interessato dall’impianto;
- elaborato sulla distanza minima dai confini di proprietà non inferiore a 100 metri;
- Studio d’Incidenza Ambientale, ai sensi del D.P.R. 357/1997, per tutti gli impianti che ricadono in una fascia pari a 500 metri, esterna ai siti SIC-ZPS;
- Elaborati contenente i dati e le planimetrie descrittivi del sito, con localizzazione geo referenziata dell’impianto in coordinate piane GAUSS BOAGA – Roma 40 fuso est;
- eventuali assensi dovuti a specifiche norme di legge che interessano il sito oggetto di intervento.
- dichiarazione resa da un istituto bancario attestante che l’istante dispone delle risorse economiche e finanziarie occorrenti alla realizzazione dell’impianto.
Importante evidenziare che le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 34 e 36 si applicano anche ai procedimenti pendenti.
L’articolo 52, infine, fornisce la definizione di area attinente ad un parco eolico che è tale quella porzione di territorio delimitato dalla poligonale chiusa e non intrecciata ottenuta collegando tra loro gli aerogeneratori più esterni del parco stesso.
I progetti di ottimizzazione di un parco eolico, che non comportano un aumento della potenza elettrica complessiva del progetto originario (compresi gli spostamenti di viabilità interna al parco eolico, spostamenti di elettrodotti di servizio, spostamento di aereogeneratori, cambio dell’aereogeneratore, ecc.), previsti all’interno dell’area attinente il parco eolico sono considerati varianti non sostanziali a condizione che l’area attinente al Parco eolico si riduca e che le aree interessate dalle modifiche siano nella disponibilità del soggetto proponente il parco eolico.