Con la sentenza n. 2792 del 12 marzo 2014 il TAR Lazio nel rigettare il ricorso presentato dalla società ricorrente, ha confermato la legittimità del provvedimento reso dal GSE con il quale era stato riconosciuto l’accesso agli incentivi con la tariffa relativa agli “impianti su edifici” di cui al titolo II del D.M. 5 maggio 2011 (IV Conto energia) in luogo di quella richiesta dal produttore prevista dal titolo III del medesimo decreto per gli “impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative”.
Nello specifico il GSE ha ritenuto che la struttura dell’edificio sul quale era stato istallato l’impianto fotovoltaico non costituisse un volume chiuso essendo aperto su tutti i lati. Secondo il GSE, pertanto, attesa tale conformazione dell’immobile, risulterebbe fisicamente impossibile configurare un fabbisogno energetico con riferimento a tale edificio. Proprio l’impossibilità di configurare un fabbisogno energetico in relazione al manufatto sul quale è stato istallato l’impianto, per il GSE esclude in radice l’osservanza dei requisiti di cui all’allegato 4 D.M. 5 maggio 2011 con particolare riferimento al punto 3 dove si legge che “…il componente deve garantire il mantenimento dei livelli di fabbisogno energetico dell’edificio ed essere caratterizzato da trasmittanza termica comparabile con quella del componente architettonico sostituito….”.
Il TAR, nel rigettare il ricorso, ha evidenziato che l’allegato n. 5 al D.M. 5 maggio 2011 individua le diverse tipologie di tariffe incentivanti da riferire ai diversi sistemi di impianto fotovoltaico, rispettivamente descritti dal Titolo II del medesimo D.M. (“impianti solari fotovoltaici”), dal Titolo III (“impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative”) e dal Titolo IV (“impianti a concentrazione”).
Gli impianti di cui al Titolo III hanno titolo a fruire della tariffa incentivante descritta ai punti da 9 a 16 dell’Allegato n. 5 (più vantaggiosa rispetto a quella a cui sono ammessi gli impianti riconducibili al Titolo II).
L’art. 15 individua le seguenti caratteristiche necessarie a qualificare determinati impianti come “integrati con carattere innovativo”:
a) potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW;
b) conformità alle norme tecniche richiamate nell’Allegato 1 e alle disposizioni di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 28 del 2011; inoltre i moduli fotovoltaici devono essere certificati secondo la norma CEI EN 61215 ovvero secondo la norma CEI EN 61646;
c) impianti realizzati con moduli e componenti che rispondano ai requisiti tecnico-costruttivi e alle modalità di installazione indicate in allegato 4;
d) impianti realizzati con componenti nuovi e non già impiegati in altri impianti (come stabilito dal D.M. 2 marzo 2009);
e) collegati alla rete elettrica in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici.
Le dette disposizioni, quindi, prevedono che i moduli impiegati, oltre a svolgere una funzione di produzione dell’energia elettrica, debbano anche svolgere una funzione architettonica e di protezione o regolazione termica dell’edificio. Seppur vero che le norme sopra riportate non prevedono expressis verbis che il manufatto debba costituire un vano o volume “chiuso”, da un punto di vista sistematico la graduazione degli incentivi stabilita dal D.M. 2011 prevede un “premio” maggiore con riferimento ad impianti (quelli di cui al Titolo III) che, oltre a produrre “energia pulita”, svolgano altresì una funzione di sostituzione architettonica e di conservazione dei livelli energetici e termici all’interno degli edifici.
Conferma delle argomentazioni logiche sopra richiamate è riscontrabile, a parere del TAR, anche nella normativa tecnica UNI TS 11300 (normativa tecnica che assume anche valenza giuridica in quanto espressamente contemplata nell’allegato III al D.Lgs. n. 115 del 2008 – “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia elettrica e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE” – e dall’art. 4 del D.P.R. 59 / 2009 – Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192).
Orbene, secondo il TAR anche se non espressamente richiamata dal D.M. 5 maggio 2011, la suddetta normativa UNI TS 11300 esprime nozioni tecniche puntuali che, in un dato momento storico ed in relazione all’evoluzione tecnologica e scientifica raggiunta, risultano essere quelle più diffuse e condivise e, pertanto, “preferibili”.