201709.25
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Con sentenza del 26 luglio 2017, resa in esito alle due cause riunite C-196/126 e C 197/16, la Corte di Giustizia Europea ha sancito che in caso di omissione di una valutazione di impatto ambientale di un progetto prescritta dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, il diritto dell’Unione, da un lato, impone agli Stati membri di rimuovere le conseguenze illecite di tale omissione e, dall’altro, non osta a che una valutazione di tale impatto sia effettuata a titolo di regolarizzazione, dopo la costruzione e la messa in servizio dell’impianto interessato, purché:

  • le norme nazionali che consentono tale regolarizzazione non offrano agli interessati l’occasione di eludere le norme di diritto dell’Unione o di disapplicarle;

  • la valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione non si limiti alle ripercussioni future di tale impianto sull’ambiente, ma prenda in considerazione altresì l’impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione.

La Corte, pur ammettendo che possa essere rilasciata ex post la Valutazione di Impatto Ambientale ha, comunque, precisato che  la Direttiva 85/337/CEE impone che i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante siano sottoposti a tale valutazione prima del rilascio dell’autorizzazione e ciò è giustificato dalla necessità che, a livello di processo decisionale, l’autorità competente tenga conto il prima possibile delle eventuali ripercussioni sull’ambiente di tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione, al fine di evitare fin dall’inizio inquinamenti e altre perturbazioni piuttosto che combatterne successivamente gli effetti.

Come sopra detto, la Corte ha precisato che una siffatta possibilità di regolarizzazione ex post deve essere subordinata alla condizione di non offrire agli interessati l’occasione di eludere le norme di diritto dell’Unione o di disapplicarle e di rimanere eccezionale.

La questione risolta dalla Corte, trae origine dalla questione pregiudiziale posta dal TAR Marche alla Corte con la quale si chiedeva:

«Se, in riferimento alle previsioni di cui all’articolo 191 (…) TFUE e all’articolo 2 della direttiva [2011/92], sia compatibile con il diritto dell’Unione l’esperimento di un procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (ed eventualmente a [valutazione di impatto ambientale]) successivamente alla realizzazione dell’impianto, qualora l’autorizzazione sia stata annullata dal giudice nazionale per mancata sottoposizione a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, in quanto tale verifica era stata esclusa in base a normativa interna in contrasto con il diritto dell’Unione».

I ricorso sospesi dal TAR Marche riguardavano due ricorso presentati dai Comuni di Corridonia e di Loro Pieno avverso i provvedimenti resi dalla Provincia di Macerata che aveva autorizzato la costruzione di alcuni impianti a biogas nell’abito dei predetti comuni, senza aver preventivamente effettuato alcuna preventiva valutazione di impatto ambientale.

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