Con la sentenza 934 del 5 dicembre 2016 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha avuto modo di precisare che non può essere impedita la realizzazione di un impianto eolico allorché la verifica da parte delle amministrazioni competenti, in ordine alla compatibilità ambientale dell’intervento non abbia tenuto conto del contesto complessivo di riferimento, già ampiamente degradato del sito di intervento anche in considerazione del fatto che quella relativa all’installazione di nuovi impianti eolici è fattispecie, come noto, del tutto peculiare perché ascrivibile a una generale “politica normativa” – nazionale e internazionale-tendente all’implementazione delle fonti energiche “pulite”.
La questione trae origine dal ricorso presentato da una società produttrice avverso la valutazione di impatto ambientale negativa assunta con deliberazione della Giunta Regionale secondo cui l’installazione delle parole eoliche avrebbe pregiudicato le vedute panoramiche fruibili tanto dall’insediamento archeologico di Monte Sirai quanto dalle “strade a elevata valenza paesaggistica e fruizione turistica che attraversano la zona, nonché dalle isole minori Sant’Antioco e San Pietro”.
La società ricorrente, nell’impugnare la citata delibera, evidenziava che l’area individuata per la realizzazione del parco eolico era classificata “D1” dal P.U.C. e come tale destinata a insediamenti produttivi a carattere industriale; sulla stessa area non risultava gravare alcun vincolo urbanistico, archeologico o paesaggistico; che la verifica, da parte delle amministrazioni competenti, della compatibilità ambientale dell’intervento avrebbe dovuto tenere conto del contesto complessivo di riferimento, già ampiamente “degradato” (attesa, per altro, la presenza di due discariche e di altro impianto eolico).
Nel decidere la questione il TAR evidenziava che, già con propria sentenza n. 1071/2015 aveva rimarcato l’insufficienza della motivazione addotta a sostegno del primo esito negativo della V.I.A. -basata sull’impatto dell’intervento proposto sul panorama fruibile dal sito archeologico “Monte Sirai” e dalle adiacenti zone paesaggisticamente rilevanti-mettendo l’accento sulla destinazione urbanistica industriale dell’area interessata all’intervento e sull’elevato “livello di degrado” che già la caratterizza anche sotto il profilo panoramico.
Con il ricorso in oggetto, le Amministrazioni contrarie alla realizzazione dell’impianto, anziché addurre ragioni “pregnanti, puntuali e analiticamente illustrate” al fine della valutazione negativa, si sono limitate “a richiamare i vincoli paesaggistici e di interesse archeologico relativi ad aree limitrofe, senza però dimostrare che l’impianto proposto produrrebbe su di essi un impatto negativo superiore a quello che già oggi deriva dalle molteplici infrastrutture industriali esistenti”.
Nello specifico i giudici amministrativi hanno evidenziato non solo che nessuna delle amministrazioni resistenti potesse negare l’evidenza che l’intervento proposto riguardasse un’area – non solo compresa in zona urbanistica “D1 Industriale” e da tempo interessata da un P.I.P. interamente attuato -, ma anche già concretamente degradata per l’accentuata presenza di insediamenti industriali in parte dismessi e in parte ancora attivi.
Bisogna, inoltre, considerare, aggiunge il TAR, che se è vero, in linea generale, che un preesistente stato di degrado non autorizza di per sé nuovi interventi ulteriormente incidenti in termini negativi, è altrettanto vero, per converso, che quella relativa all’installazione di nuovi impianti eolici è fattispecie, come noto, del tutto peculiare perché ascrivibile a una generale “politica normativa” – nazionale e internazionale-tendente all’implementazione delle fonti energiche “pulite”: la prospettiva di fondo -avallata dalla stessa Corte Costituzionale (vedi sentenze nn. 224/2012 e 199/2014) laddove ha censurato precedenti leggi regionali sarde di segno opposto- è quella di favorire gli insediamenti eolici vietandoli solo su aree specifiche e caratterizzate da spiccata valenza paesaggistica, ambientale o di altro genere.