201710.30
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Con la sentenza n. 1651 del 24 ottobre 2017 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, nel respingere il ricorso presentato da un produttore, ha affermato il principio secondo cui che la possibilità prevista dall’art. 12 D. Lgs. 387/2003 di derogare alla zonizzazione comunale con la realizzazione di impianti eolici in zona agricola, deve necessariamente essere esercita dalla Regione nell’ambito dell’Autorizzazione Unica (di cui all’art. 12 terzo comma del Decreto Legislativo n° 387/2003) e non può, quindi, essere affidata alla decisione del privato in sede di D.I.A., presupponendo tale deroga l’effettuazione di un giudizio discrezionale che, nel bilanciamento degli interessi pubblici presenti e tenuto conto degli elementi indicati dal legislatore, concluda per la ragionevolezza ed opportunità dell’ubicazione dell’impianto (in deroga alla zonizzazione comunale prevista) in zona agricola.

La vicenda trae origine dal ricorso con il quale era stata impugnata la nota resa dal Comune con la quale era stata dapprima ordinata la sospensione della Denuncia di Inizio di Attività per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da 1MW e delle opere ed infrastrutture connesse e, poi, la “revoca” del titolo edilizio formatosi a seguito di consolidamento della D.I.A.

Nel rigettare il ricorso, il TAR ha evidenziato come i provvedimenti adottati dall’Ente erano stati adottati sulla base dell’art. 12 D. Lgs. 387/2003 che prevede che «Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14».

Come sopra detto, tale disposizione è interpretata dalla più recente giurisprudenza, anche del Consiglio di Stato (cfr. per tutte Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza n. 1298 del 22 marzo 2017), nel senso che la possibilità di derogare alla zonizzazione comunale non può essere lasciata alla decisione di un privato mediante D.I.A. ma deve essere effettuata dalla Regione nell’ambito dell’Autorizzazione Unica.

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