La Terza Sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 32941/2013 nell’annullare un’ordinanza resa del Tribunale della Libertà di Brinbdisi, ha sancito il principio secondo cui allorché venga realizzato un impianto fotovoltaico in assenza e/o elusione della richista Autorizzazione Unica regionale (art. 12, comma 3, D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387) il periculum in mora non riguardare solo ed esclusivamente il “carico urbanistico” (o l’interesse paesaggistico ed ambientale), ma deve tern conto anche che “l’interesse tutelato dalla norma precettiva comprende anche l’esigenza che il concreto controllo sul corretto esercizio di impianti di questo genere sia svolto dall’autorità regionale e non da quella comunale”.
Pertanto, secondo i giudici di legittimità, “anche dopo l’ultimazione della sua realizzazione, l’utilizzazione dell’impianto senza il possesso del titolo abilitativo occorrente continua a produrre una lesione del bene giuridico protetto, ossia dell’interesse alla permanente vigilanza da parte dell’autorità competente anche sull’esercizio dell’impianto stesso, e pertanto aggrava o comunque protrae le conseguenze negative del reato ipotizzato”.