201311.08
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, con la sentenza 1139/2013 ha avuto modo di precisare che allorché le strutture utilizzate per la realizzazione di un impianto fotovoltaico non si inseriscono nella sagoma del fabbricato preesistente ma vengono realizzate ex novo, e posseggono dimensioni significative, integrano, a tutti gli effetti una nuova costruzione che, pertanto, è soggetta a permesso di costruire e non a DIA.

Nel giungere alla detta conclusione il TAR ha sottolineato che le opere necessarie alla posa di pannelli fotovoltaici non sempre e non automaticamente, possono essere considerate alla stregua di un impianto tecnologico: sicuramente non sono da considerarsi tali qualora la struttura, complessivamente considerata, dia luogo ad un manufatto che, anche solo potenzialmente, sia suscettibile di un utilizzo diverso da quello connesso alla produzione di energia.

Ed invero, se un pannello è ancorato alla falda di un tetto o di un muro o al suolo, non potrà avere alcun utilizzo ulteriore rispetto alla produzione di energia elettrica e, pertanto, le opere necessarie alla relativa posa e funzionamento possono essere qualificate come impianti.  Se, invece, un pannello svolge esso stesso un ruolo di copertura, dovrà essere considerato anche per tale diverso utilizzo.

La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una società, proprietaria di un immobile di pregio (sottoposto a vincolo paesistico ai sensi del DM 30.10.1956) comprensivo di un vasto cortile interno, che ha impugnato innanzi al TAR il provvedimento di annullamento del Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia con il quale veniva ordinato di non effettuare l’intervento presentato con DIA relativo alla istallazione di pannelli fotovoltaici.

Il progetto prevedeva che i moduli fotovoltaici (circa 60 per una superficie di circa 84 mq) sarebbero stati posati su due strutture metalliche, di altezza compresa tra i 2,44 e 4,04 metri, collocate all’interno del cortile dell’immobile di proprietà della società ricorrente.

Con il provvedimento impugnato, il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia evidenziava che nella zona del centro storico le Norme Tecniche di Attuazione al P.R.G.C. non ammettevano l’intervento di nuova costruzione (ammesso solo in ipotesi di sostituzione edilizia in attuazione di Piano di Recupero).

Il TAR con la sentenza in commento, discostandosi dal provvedimento cautelare che aveva sospeso l’atto impugnato, ha affermato, come sopra detto, che le caratteristiche della struttura che la società ricorrente intendeva realizzare (superfice di 84 mq ed altezze da 2,44 sino a 4,04 metri) risultava fruibile anche per utilizzi diversi da quelli di produzione di energia (ad esempio quale spazio per ricovero di automezzi o arredi da giardino). Pertanto, considerato che oltre a fungere da struttura portante dei pannelli fotovoltaici, la struttura in questione possedeva, oggettivamente, anche le funzionalità tipiche delle tettoie, che per costante giurisprudenza vanno annoverate tra le nuove costruzioni soggette a preventivo rilascio di permesso a costruire, ad eccezione dei casi in cui, inserendosi nella sagoma di un edificio preesistente, svolgano una funzione di mero riparo ed abbiano limitate dimensioni.

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