201311.11
0

Con la sentenza n. 5291 del 4 novembre 2013, il Consiglio di Stato ha fissato il principio secondo cui al fine di valutare la possibilità di realizzazione di parchi eolici in prossimità di aeroporti deve essere seguire il primario obiettivo di garantire il massimo della sicurezza aerea ed impedire la realizzazione di ostacoli e/o pericoli per la navigazione aerea.

In applicazione del suddetto principio, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il parere negativo rilasciato dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) in ordine alla realizzazione di un parco eolico nel territorio del comune di Crotone per il rischio di interferenze con il vicino aeroporto.

La vicenda nasce dalla presentazione di una autorizzazione unica da parte una società attiva nel settore della produzione di energia elettrica, con la quale chiedeva di essere autorizzata alla realizzazione di un parco eolico composto da otto aerogeneratori di altezze comprese tra i 170 e 125 metri.

L’ENAC, deducendo la possibilità che gli aerogeneratori potessero incidere con le traiettorie di decollo e di atterraggio da e per l’aeroporto di Crotone (che distava circa 5 km dal luogo individuato per la realizzazione dell’impianto eolico), esprimeva parere negativo alla realizzazione dell’impianto.

Tale parere negativo veniva impugnato dalla società innanzi al TAR Calabria il quale, tuttavia, rigettava il ricorso ritenendolo infondato.

Il Consiglio di Stato, investito della questione, ha precisato che l’art. 707 del Codice della Navigazione, nel disciplinare i poteri di intervento dell’ENAC in relazione alla determinazione dei vincoli e dei limiti finalizzati a garantire la maggiore sicurezza del trasporto aereo, prevede espressamente che «al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l’ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali, nell’esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell’ENAC» e che «le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni sono indicate dall’ENAC su apposite mappe pubblicate mediante deposito nell’ufficio del comune interessato». Il quinto comma del richiamato art. 707 Cod. Nav. riconosce all’ENAC la possibilità di autorizzare, nelle direzioni di decollo e di atterraggio Il successivo articolo 709, al secondo comma, stabilisce che la costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea è subordinata all’autorizzazione dell’ENAC, previo coordinamento, ove necessario, con il Ministero della Difesa.

Dal richiamato quadro normativo, continua il Supremo Collegio, emerge che il potere per l’ENAC di imporre vincoli e limitazioni relativi agli ostacoli che possono costituire pericoli per la navigazione aerea non risulta limitato alla sola predisposizione delle mappe di cui è menzione al terzo comma del richiamato articolo 707 cod. nav., ma si traduce nella possibilità di esercitare ulteriori e diversi poteri – anche autorizzativi – nella medesima materia e per le medesime finalità.

Quanto all’asserita illegittimità per eccesso di potere lamentati dalla società appellante, il Consiglio di Stato ha evidenziato che le valutazioni effettuate dall’ENAC e prodromiche all’imposizione dei richiamati vincoli e limiti costituiscono esercizio di valutazioni tecniche, traducendo in relazione alla concreta vicenda i dettami desumibili da un patrimonio di conoscenze tecniche di carattere opinabile e che dette valutazioni tecniche siano censurabili in sede giurisdizionale solo nel caso in cui la scelta tecnica in concreto adottata risulti palesemente irragionevole o incongrua, restando – comunque – escluso che il Giudice possa sostituire le determinazioni in tal modo adottate con le proprie valutazioni. Partendo da tali presupposti, ed evidenziando che, per stessa ammissione della società appellante nel modello tecnico trasfuso nello studio aeronautico proposto in via alternativa, avrebbe comportato l’istallazione di voluminosi aerogeneratori, il Consiglio di Stato ha ritenuto non sussistente gli eccepiti profili di irragionevolezza ed eccesso di potere.

Leggi la sentenza