Dopo la “bocciatura” da parte del TAR Basilicata che con la sentenza n. 510 del 24 luglio 2017 aveva dichiarato l’illegittimità della deliberazione della Giunta Regionale n. 175 del 2 marzo 2017 e delle allegate linee guida, la Regione Basilicata ha emanato la Legge Regionale n. 21 dell’11 settembre 2017 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 19 gennaio 2010, n. 1 “norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale – D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 – legge regionale n. 9/2007”; 26 aprile 2012, n. 8 “disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” e 30 dicembre 2015, n. 54 “recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010.
Con riferimento specifico alla Procedura Abilitativa Semplificata, l’intervento normativo, interviene, precisa che il ricorso a tale procedura per la realizzazione di impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e biomasse è consentita per impianti sino alla potenza di 200 kW.
Quanto agli impianti eolici di potenza compresa tra 60kW e 200 kW, è precisato che la PAS può essere utilizzata per gli impianti di potenza sino a 200 kW che rispettino le prescrizioni contenute nel paragrafo 1.2.2.1. dell’Appendice A) del PIEAR oltre alle ulteriori condizioni:
- che siano posti ad una distanza tra loro non inferiore a 6 volte il diametro del rotore dell’aerogeneratore di maggiore potenza e comunque posti ad una distanza non inferiore a 500 mt che deve essere misurata tra punti più vicini della proiezione sul terreno delle eliche tracciata in funzione della loro massima apertura in senso orizzontale;
- che siano rispettati i requisiti minimi di cui al paragrafo 1.2.2.1;
- che la dimensione massima dei generatori per impianti ≥60 kW<═200KW deve essere: diametro del rotore <=50 m e altezza torre <=60 m;
- che la distanza minima dei generatori deve essere pari ad almeno tre volte il diametro del generatore già presente nel territorio o comunque già autorizzato;
- che il lotto minimo per impianti con potenza complessiva ≥ 60kw e fino a 200Kw deve essere ═ 10000 mq;
- che le disposizione dei generatori deve avvenire in linea, anche su più file, rispetto ad altri generatori già presenti o comunque già autorizzati;
- che la distanza minima del generatore dalle strade deve essere:
- 200 metri dalle autostrade e strade statali;
- 100 metri dalle strade provinciali;
- 70 metri dalle strade comunali;
- che la distanza minima del generatore deve essere 300 m dai fabbricati;
- che la distanza minima del generatore dai confini di proprietà deve essere superiore al raggio del generatore ovvero dal punto più estremo di sorvolo degli elementi rotanti;
- che non siano ubicati in aree e siti di cui al paragrafo 1.2.2.1 dell’appendice A) del PIEAR vigente nonché nelle aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico ed archeologico dell’Allegato D) della legge regionale n. 54/2015.
È previsto che il mancato rispetto anche di una sola delle prescrizioni sopra indicate comporta l’applicazione dell’Autorizzazione Unica.
Sempre per tale tipologia di impianti, interessanti risultano le prescrizioni di cui all’articolo 3, commi 3 e 4 i quali, rispettivamente, prevedono che:
«3. La costruzione e l’esercizio di nuovi impianti della stessa natura, anche ubicati nello stesso territorio comunale, proposti da un soggetto già titolare di altra o altre autorizzazioni ottenute tramite P.A.S. o che siano riconducibili allo stesso centro decisionale, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile o per qualsiasi altra relazione, anche di fatto, sulla base di univoci elementi, la cui potenza nominale sommata tra loro e con quella dell’impianto/i già autorizzato/i superi la soglia di potenza di 200 kW, saranno assoggettati al rilascio dell’autorizzazione unica».
«4. Più impianti di cui al comma 1 autorizzati con la procedura abilitativa semplificata non possono essere ceduti a terzi costituenti un unico centro decisionale qualora la somma delle potenze degli impianti superi la soglia di 200 Kw».
Infine, è importate sottolineare che le disposizioni di cui alla L.R. Basilicata n. 21/2017 trovano applicazione a tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa (12 settembre 2017).