Con circolare Prot. 39368 del 9 novembre 2016, l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell’Energia della Regione Sicilia, ha invitato i Comuni a porre in essere i necessari adempimenti di propria competenza per il ripristino della regolarità amministrativa ritenendo che la cessione e/o il trasferimento di progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile autorizzai con Procedura Abilitativa Semplificata sia inammissibile alla luce del D.P. Reg. Sic. 48/2012.
In particolare, la circolare assessoriale evidenzia che a supporto delle predette cessioni e/o trasferimenti, venga fatto richiamo al combinato disposto di cui agli articoli 6 comma 7 del D.Lgs. 28/2011 e 11, comma 2, DPR 380/2001.
Tuttavia, prosegue la citata circolare, il riferimento all’art. 11, comma 2, del DPR 380/2001 appare non essere pertinente atteso che la PAS è disciplinata dal D. Lgs. 28/2011 e costituisce, dunque, lex specialis di derivazione comunitaria, mentre il DPR 380/2001 potrebbe al più riferirsi ai soli aspetti urbanistici. Per di più, in Sicilia, la Procedura Abilitativa Semplificata è integrata dal regolamento emanato dal D.P.Reg. Sic. 48 del 18 luglio 2012 il cui articolo 7 – che richiama espressamente gli articoli 4 e 5 del medesimo decreto – prevede che alla comunicazione di PAS sia allegata la medesima documentazione minima, ai fini della procedibilità, prevista per il procedimento di autorizzazione unica.
Pertanto, poiché tra la predetta documentazione è contemplata apposita dichiarazione di impegno con la quale il richiedente assume nei confronti dell’Amministrazione l’obbligo di realizzazione diretta dell’impianto fino alla fase di avvio dello stesso, il trasferimento e/o la cessione del progetto risulta inammissibile mentre, tutt’al più, potrebbe essere assentito quello dell’impianto purché successivamente alla sua connessione alla rete eclettica di distribuzione.