Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania con la sentenza 4192/2013 ha annullato le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Benevento che individuavano le aree non idonee alla istallazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (nello specifico impianti eolici), rilevando la violazione dell’art. 12 del decreto legislativo 387/2003 ed il connesso difetto di competenza della Provincia.
Il TAR ha, preliminarmente, compiuto una ricostruzione dell’iter che deve essere seguito per adottare provvedimenti del genere in materia di energie rinnovabili. In particolare il Collegio ha evidenziato che, l’art. 12 del D. Lgs. 387/2003 prevede che “In Conferenza unificata … si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti … nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti“. Pertanto in tema di rapporto tra energie rinnovabili e contesto ambientale e paesaggistico si riscontra un doppio livello di intervento: in prima istanza la Conferenza Unificata (che detta regole su procedimento e criteri di inserimento degli impianti nel paesaggio); in seconda istanza le singole regioni che, in attuazione delle regole e dei criteri individuati dalla Conferenza Unificata, possono indicare le singole aree ed i siti non idonei a tal fine.
Tale impostazione è stata, altresì, confermata dalle c.d. Linee Giuda di cui al DM 10 settembre 2010 che costituisce una concreta applicazione del principio di sussidiarietà verticale di cui all’art. 118 Cost., mediante la predisposizione degli indirizzi statali “a monte” e della successiva programmazione regionale “a valle”.
Pertanto, in applicazione di tali principi, le competenze in tema di individuazione di aree idonee e di elaborazione di criteri di corretto inserimento degli impianti di energie rinnovabili nel paesaggio appartengono unicamente alla Conferenza Unificata (mediante linee guida c.d. statali) ed alle Regioni in via meramente attuativa.
Nessuna competenza spetta, dunque, né alle Province né ai Comuni i quali, al più, potranno provvedere ex art. 117, comma sesto, Cost., alla disciplina degli aspetti più propriamente organizzativi e procedimentali, nell’ovvio rispetto di quanto già stabilito in proposito dalle linee guida statali e regionali.