201701.05
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Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 12188 del 7 novembre 2016, ha avuto modo di precisare che le fotografie semplici – ossia quelle raffiguranti persone, elementi o fatti della vita naturale o sociale, in relazione alle quali non sia dimostrata la presenza di uno stile personale del fotografo né di elementi in base ai quali le stesse dovrebbero ritenersi creazioni artistiche – non rientrano tra le opere dell’ingegno di cui all’art. 2 n. 7 della legge sul diritto d’autore e sono pertanto soggette alla tutela prevista per i cosiddetti diritti connessi.

In particolar modo, il Tribunale ha sancito che il diritto morale ad essere riconosciuto autore ex art. 20 L.D.A. risulta violato nel solo caso di disconoscimento della paternità, cioè nel solo caso in cui l’opera venga attribuita a soggetto diverso dall’autore e non anche nel caso di omessa menzione del nome dell’autore, circostanza questa che, di per sé, non mette in discussione la sua paternità.

La vicenda tra origine dalla citazione in giudizio di una società gestrice di alcuni siti internet da parte di un fotoreporter che riteneva sussistente la violazione della normativa sul diritto d’autore poiché su alcuni siti internet gestiti dalla società convenuta erano apparse tre fotografie dallo stesso realizzate, senza la corresponsione di alcuna indennità. Pertanto, invocando la tutela prevista dall’art.2 n.7 della legge sul diritto d’autore e lamentando la violazione del disposto degli artt. 20 e 90 della stessa legge, che impone l’obbligo di indicare il nominativo del fotografo e la data dell’anno di produzione della fotografia, l’attore ha chiesto la condanna della controparte al risarcimento dei danni morali e patrimoniali subiti e subendi.

Nel decidere la controversia il Tribunale ha ritenuto dirimente la circostanza che, nel caso in esame, non fosse in astratto ipotizzabile la lesione del diritto morale in capo al fotoreporter, in quanto le fotografie di cui si controverte non potevano essere ritenute opere d’arte, ma fotografie semplici raffiguranti persone, elementi o fatti della vita naturale o sociale, conformemente a quanto previsto dall’articolo 87 della legge sul diritto d’autore.

Evidenziava, ulteriormente, il Tribunale che, l’attore, del resto, non avesse neppure allegato la presenza di uno stile personale né avesse indicato gli elementi in base ai quali le stesse dovrebbero ritenersi creazioni artistiche.

Esse, pertanto, essendo prive di carattere creativo, non rientrano tra le opere dell’ingegno prese in considerazione al numero 7 dell’articolo 2 della legge sul diritto d’autore e sono pertanto soggette alla tutela prevista per i cosiddetti diritti connessi.

Quale condizione per l’esercizio dei suddetti diritti, infatti, l’articolo 90 della legge sul diritto d’autore richiede l’indicazione sugli esemplari della fotografia del nome del fotografo, o della ditta da cui il fotografo dipende o del committente, della data dell’anno di produzione della fotografia e del nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.

In assenza di tali indicazioni, la riproduzione delle immagini non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi di cui agli articoli 91 e 98 della legge sul diritto d’autore, salva la prova della malafede in capo al riproduttore.

Il diritto del fotografo a veder apposto il proprio nominativo sulle riproduzioni delle fotografie semplici presuppone infatti che tale nominativo risulti apposto dall’autore sulla fotografia in questione, rappresentando un elemento della fotografia stessa.

Quanto ai limiti di operatività dell’articolo 20, i giudici milanesi hanno avuto modo di precisare che il diritto morale ad essere riconosciuto autore ai sensi del citato articolo 20 della legge sul diritto d’autore, risulterebbe violato nel solo caso di disconoscimento della paternità, cioè nel solo caso in cui l’opera venisse attribuita a soggetto diverso dall’autore e non anche nel caso di omessa menzione del nome dell’autore, circostanza questa che, di per sé, non mette in discussione la sua paternità.

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