201309.26
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La contestazione generica non è sufficiente ad impedire la costruzione di un impianti fotovoltaico da realizzarsi su un tetto di un edificio.

E’ quanto ha affermato dal TAR Veneto con la sentenza 1104 del 13 settembre 2013 con la quale ha annullato il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza che aveva imposto una condizione tesa ad impedire la costruzione di un impianto fotovoltaico “in quanto gli elementi da installare risulterebbero, in ordine alla posizione, alle dimensioni, alle forme, ai cromatismi, al trattamento superficiale riflettente, estremamente stridenti rispetto all’ambito nel quale si collocano e tali da alterare in modo negativo la visione del contesto paesaggistico circostante..”.

Secondo i giudici tale motivazione, pur se espressione di un potere di discrezionalità tecnica, risulta essere del tutto apodittica, essendo stato omesso qualsivoglia riferimento alla metratura o al posizionamento dell’impianto, così come del tutto assente l’individuazione e la menzione di un elemento del paesaggio e dell’ambiente circostante che risulterebbe deturpato e/o pregiudicato dalla realizzazione dell’impianto.

Pertanto, il TAR Veneto, da un lato ha sancito il principio per cui “per negare l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla sommità di un edificio, bisogna dare la prova dell’assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio”; dall’altro ha rilevato che “attualmente la presenza di pannelli sulla sommità degli edifici, pur innovando la tipologia e la morfologia della copertura, non deve più essere percepita soltanto come un fattore di disturbo visivo, ma anche come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva). Per negare l’installazione di un impianto fotovoltaico occorre quindi dare prova dell’assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio, cosa che non coincide con la semplice visibilità dei pannelli da punti di osservazione pubblici”.

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