Con sentenza 8318/2013 il Tar Lazio ha affermato che il parere negativo dalla Soprintendenza espresso nell’ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ha come conseguenza la conclusione negativa della stessa procedura di valutazione di impatto ambientale.
Con specifico riferimento alla questione sottoposta al vaglio del Tribunale, il Collegio ha evidenziato che l’art. 25, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 prescrive, tra l’altro, che «[…] Entro il medesimo termine il Ministero per i beni e le attività culturali si esprime ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e negli altri casi previsti dal medesimo decreto». Il citato articolo 26, D. Lgs. 42/2004 prevede che «Qualora dall’esame del progetto effettuato a norma del comma 1 risulti che l’opera non è in aclun modo compatibile con le esigenza di protezione di beni culturali sui quali essa è destinata ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. In tal caso, la procedura di valutazione di impatto ambientale si considera conclusa negativamente».
Tenuto conto di quanto riportato, sussistono le condizioni per affermare che si è in presenza di parere vincolante, di per sé atto a comportare la conclusione del procedimento in termini sfavorevoli per l’interessato.