Con una interessante sentenza il Consiglio di Stato ha specificato che perché possa aversi accesso alle agevolazioni di cui al D.M. 6 agosto 2010, occorre che l’impianto sia entrato in esercizio entro il 31 maggio 2011, e che ciò avvenga secondo quanto previsto dall’art. 2 del citato Decreto Ministeriale.
In particolare il Consiglio di Stato, con la sentenza 6 del 3 gennaio 2017 ha ritenuto infondato l’appello proposto da un produttore con il quale era stata impugnata la sentenza di primo grado resa dal TAR Lazio che aveva respinto il ricorso proposto avverso il diniego della concessione delle tariffe incentivanti ai sensi del D.M. 6 agosto 2010, adottato dal GSE – Gestore per i Servizi Energetici S.p.A. Tale determinazione del GSE era stata assunta poiché il produttore aveva presentato solo in data 22 giugno 2011 la comunicazione di inizio attività, prevista dall’art. 53-bis D.lgs. n. 504/1995, non conseguendo in tal modo il requisito dell’entrata in esercizio dell’impianto entro il 31 maggio 2011.
Nel confermare la sentenza di primo grado, i Giudici di appello hanno preso le mosse dall’articolo 2, comma 1, lettera c) del D.M. 6 agosto 2010 che definisce cosa occorre intendere per “data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico”, ossia la prima data utile a decorrere dalla quale si sono verificate tutte quelle condizioni tra le quali quella prevista al punto c4) ossia che «risultino assolti gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica».
Dall’esame delle disposizioni prese in considerazione dai giudici risulta dunque che:
- i soggetti contemplati dall’art. 53-bislgs. n. 504/1995, sono tenuti ad una comunicazione all’Agenzia delle dogane «contestualmente all’avvio della propria attività»;
- per accedere alle incentivazioni di cui al D.M. 6 agosto 2010 occorre che l’impianto fotovoltaico “entri in esercizio” entro il 31 maggio 2011;
- per entrata in esercizio, deve intendersi la data nella quale sono verificate una pluralità di condizioni, tra le quali quella di risultare «assolti gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica» (art. 2, co. 1 D.M.).
In definitiva, proseguono i Giudici, perché possa aversi accesso alle agevolazioni di cui al D.M. 6 agosto 2010, occorre che l’impianto sia entrato in esercizio entro il 31 maggio 2011, e che ciò avvenga secondo quanto previsto dall’art. 2 del medesimo D.M..
Tra gli obblighi, come detto, rientra l’invio della comunicazione di cui all’artt. 53-bis D.lgs. n. 504/1995, che costituisce “obbligo” previsto da normativa fiscale (e come tale rilevante al fine del rispetto del termine del 31 maggio 2011). E ciò sia in quanto tale obbligo è previsto da una fonte primaria disciplinante le imposte sulla produzione e sui consumi; sia in quanto tale comunicazione è significativamente richiesta ai “soggetti che producono energia elettrica non esclusa dal campo di applicazione dell’accisa”, di cui all’art. 52; sia in quanto la “normativa fiscale” è sia quella comportante in via diretta la disciplina dei tributi, sia quella strumentale alla tutela degli interessi erariali.
Nel caso di specie, avendo la società appellante presentato la dichiarazione indicata da tale articolo solo in data 22 giugno 2011, quindi in data successiva al termine del 31 maggio 2011, di cui all’art. 25, co. 9, D.lgs. n. 28/2011, ha, alla luce delle considerazioni innanzi esposte, ha legittimamente determinato il rigetto della domanda di incentivazione.