201611.16
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Con la sentenza n. 4676 del 11 novembre 2016 il Consiglio di Stato ha chiarito che le norme di disciplina della materia, impediscono ad un’amministrazione preposta alla tutela del paesaggio di fornire il proprio assenso nell’ambito della conferenza di servizi ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica all’esercizio di impianti di energia elettrica da fonte rinnovabile e, contestualmente, dare avvio ad un procedimento, formalmente, diverso di dichiarazione dell’area di notevole interesse culturale il cui esito incide, sostanzialmente, sulla determinazione assunta all’esito dei lavori della conferenza, impedendo lo svolgimento dell’attività autorizzata.

La vicenda trae le mosse dalla autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto eolico ottenuta dalla Sorgenia S.p.A. cui, in sede di conferenza di servizi, la Soprintendenza per i beni architettonici di Salerno, Benevento e Caserta aveva reso parere di compatibilità paesaggistica con prescrizioni.

Tuttavia, la medesima Soprintendenza, con proprio atto, dichiarava di notevole interesse pubblico le aree interessate dal progetto. Tale ultimo provvedimento veniva impugnato innanzi al TAR Lazio da Terna S.p.A. quale gestore della rete elettrica nazionale, esercente i diritti di proprietà sulla medesima rete, rilevando che lo stesso fosse contrastante con gli esiti della conferenza di servizi.

Il TAR Lazio, con sentenza n. 2678 del 13 febbraio 2015, accoglieva il ricorso proposto.

Avverso la predetta sentenza del Tribunale Amministrativo veniva interposto appello dal Ministero per i beni e le attività culturali e del Turismo, Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici Province di Napoli e Salerno.

Il Consiglio di Stato, accoglieva la domanda cautelare proposta dall’appellante sospendendo l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

Tuttavia, nel merito, il Spremo Collegio disattendeva l’eccezione sollevata dall’appellante di carenza di legittimazione da parte di Terna ad impugnare il provvedimento della Soprintendenza, evidenziando che a mente del combinato disposto di cui agli articoli 2 e 13 del D. Lgs. 79/1999, Terna è obbligata, sussistendone i presupposti, a connettere alla rete elettrica nazionale tutti i produttori che ne facciano richiesta, compresi quelli che producono energia elettrica da fonti rinnovabili. Pertanto, prosegue il Consiglio di Stato, Terna era pienamente legittimata ad impugnare il provvedimento della Soprintendenza con il quale erano state dichiarato di notevole interesse pubblico le aree interessate dal progetto di realizzazione dell’impianto eolico – provvedimento che, di fatto, determinava la oggettiva impossibilità di realizzare l’impianto eolico e,  nella prospettiva di Terna, una sorta di arresto procedimentale che ha leso, con attualità ed immediatezza, la sua sfera giuridica.

Con specifico riferimento, poi, alla censura mossa da parte appellate in relazione alla legittimità dell’atto impugnato, il Consiglio di Stato, richiamando quanto disposto dall’art. 12 D. Lgs. 387/2003, ha evidenziato come tale norma escluda qualsiasi rilevanza a dissensi espressi al di fuori del modulo della conferenza di servizi e ciò in quanto, l’eventuale assegnazione di valore alla manifestazione di volontà espressa “esternamente” vanificherebbe la finalità di semplificazione procedimentale che connota la conferenza di servizi decisoria.

Il Collegio, pur condividendo la tesi dell’appellante secondo cui il provvedimento impugnato è da considerarsi un procedimento diverso dalla conferenza di servizi, ha rilevato che in ogni caso lo stesso incida sugli esiti della conferenza stessa andando a vanificare l’assetto di interessi definito da tutte le parti coinvolte, incluse quelle preposte alla tutela degli interessi sensibili che vengono in rilievo in questa sede.

Precisa il Consiglio di Stato che ciò non significa che le autorità competenti non possano ritenere necessario adottare un atto che dichiari di notevole interesse l’intera area su cui è costruito un impianto ma che il procedimento che avrebbe dovuto seguire avrebbe dovuto essere diverso. In particolare, la Soprintendenza, incidendo sugli esiti della conferenza di servizi, avrebbe dovuto impugnare il provvedimento adottato a conclusione dei lavori della conferenza ovvero richiedere all’autorità procedente di rivedere, in sede di autotutela, la decisione assunta, nel rispetto delle modalità procedimentali seguite per il provvedimento di primo grado, limitatamente all’incidenza della nuova determinazione su quanto stabilito con il suddetto provvedimento.

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