Il 10 marzo scorso la Corte Costituzionale ha depositato la sentenza n. 51 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 76 della Costituzione, degli artt. 23, comma 3, e 43, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Gli articoli dichiarati costituzionalmente illegittimi prevedevano sanzioni interdittive a carico di quei soggetti che, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, avessero fornito dati o documenti non veritieri, oppure avessero reso dichiarazioni false o mendaci.
In applicazione dei predetti articoli, il GSE poteva comminare la misura interdittiva della esclusione per un periodo di 10 anni dalla possibilità di percepire gli incentivi a carico del:
- legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta;
- soggetto responsabile dell’impianto;
- direttore tecnico;
- dei soci, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
- degli amministratori con potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
È bene ricordare che mentre l’art. 23, comma 3, trovava applicazione a tutto il settore delle Fonti Energetiche Rinnovabili, l’art. 43 disciplinava la casistica legata al c.d. Salva Alcoa (D.L. 3/2010) ossia quel decreto che aveva consentito a tutti gli impianti che avessero ultimato tutti i lavori di realizzazione entro il 31 dicembre 2010 e che fossero entrati in esercizio entro il 30 giugno 2011, di avere accesso alle tariffe previste dal secondo Conto energia.
Come sopra detto, secondo i Giudice della Corte Costituzionale entrambe le norme sarebbero in contrasto con il disposto di cui all’art. 76 Cost. in quanto avrebbero introdotto una sanzione interdittiva non rispondente ai principi della legge di delega (n. 96/2010).
Evidenziano i giudici che la legge di delega n. 96 del 2010, aveva al suo articolo 2 specificamente precisato quali erano i «principi e criteri direttivi generali», anche con riguardo all’individuazione, in sede attuativa, delle disposizioni contemplanti sanzioni, penali o amministrative, per la violazione degli obblighi prescritti dalla normativa europea oggetto di recepimento nell’ordinamento interno.
Nello specifico alla lettera c) del richiamato art. 2 della legge delega, veniva disposto che, al di là dei casi previsti dalle norme penali in vigore, nei decreti legislativi attuativi avrebbero potuto essere stabilite discipline contenenti trattamenti sanzionatori amministrativi e penali «per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi». E, con riguardo specifico alle sanzioni amministrative, era stabilito che esse potessero consistere «nel pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro»; ed ulteriormente era prescritto che, nell’ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni […] erano determinate nella loro entità, «tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l’infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all’ente nel cui interesse egli agisce».
Alla luce di quanto sopra, i giudici della Corte costituzionale hanno concluso che appare evidente che il legislatore delegato abbia ecceduto i poteri avendo introdotto una misura interdittiva “ulteriore” che, oltre a non essere prevista nella legge delega, contraddice manifestamente i principi di proporzionalità ed adeguatezza ai quali il legislatore delegante voleva, viceversa, conformata la risposta alle infrazioni alle disposizioni dei decreti attuativi commesse dagli operatori del settore.