In tema di diritto all’oblio, il Garante della Privacy, con provvedimento del 6 ottobre 2016, ha avuto modo di meglio precisare i limiti temporali e sostanziali che vanno tenuti in considerazione al fine di rendere concretamente applicabile tale diritto.
La questione affrontata dal Garante nasce dal ricorso con il quale veniva richiesta la rimozione di una serie di URL che venivano restituiti come risultati di ricerca di Google digitando il nome e cognome del ricorrente e che rimandavano ad una questione giudiziaria che si era svolta dieci anni prima ed in relazione alla quale era intervenuta con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., passata in giudicato, con pena interamente coperta da indulto ai sensi della L. 241/06. Il ricorrente riteneva, pertanto, che il lungo lasso di tempo trascorso dai fatti in questione e l’assenza di uno specifico ed attuale interesse pubblico alla conoscenza delle notizie, essendo egli un privato cittadino attualmente privo di alcun ruolo pubblico, giustificassero la richiesta di oblio oltre a quella di risarcimento del danno all’immagine e riservatezza.
La difesa di Google evidenziava, di contro, come a suo parere non fossero sussistenti i presupposti indicati nella sentenza della Corte di Giustizia Europea pronunciata il 13 maggio 2014 nella causa C-131/12 (c.d. sentenza Costeja) per l’esercizio del diritto all’oblio. Evidenziava, inoltre, che secondo quanto previsto dalle Linee Guida adottate il 26 novembre 2014, dal Gruppo di lavoro “Articolo 29” (WP 225), il c.d. diritto all’oblio non sussisterebbe rispetto a “reati più gravi” quali sono i crimini di cui si è reso protagonista il ricorrente e ciò a prescindere che la pena a carico del ricorrente sia stata interamente condonata per effetto dell’indulto.
Il Garante, premettendo che elemento costitutivo del diritto all’oblio è il trascorrere del tempo rispetto al verificarsi dei fatti oggetto delle notizie rinvenibili attraverso l’interrogazione dei motori di ricerca, ha evidenziato come, anche laddove sussista tale elemento temporale, il diritto all’oblio incontra tuttavia un limite quando le informazioni per le quali viene invocato risultino riferite a reati gravi, dovendo le relative richieste di deindicizzazione essere valutate con minor favore dalle Autorità di protezione dei dati pur nel rispetto, comunque, di un’analisi caso per caso (punto 13, delle Linee Guida).
Tenuto, altresì, conto che le citate Linee Guida del Gruppo di Lavoro “Articolo 29”, tra i criteri che debbono essere considerati per la disamina delle richieste di deindicizzazione, prendono in considerazione la lesività del trattamento, solo laddove questo abbia un impatto sproporzionatamente negativo sull’interessato perché «il risultato di ricerca riguarda una condotta impropria di minima rilevanza o significato che non è più (o non è mai stata) oggetto di dibattito pubblico e se non vi è alcun interesse pubblico più generale alla disponibilità di tale informazione» (punto 8 delle Linee Guida), ha concluso che nel caso di specie tale sproporzione non fosse sussistente atteso che i fatti narrati negli articoli rinvenibili attraverso gli URL tuttora indicizzati riguardano crimini di particolare gravità, posto che si riferiscono a reati contro la Pubblica amministrazione, perpetrati a danno della sanità regionale, mediante l’illecita sottrazione di ingenti risorse finanziarie pubbliche.
L’attualità di alcuni URL dimostra, quindi, l’interesse ancora vivo ed attuale dell’opinione pubblica nei confronti degli scandali che hanno interessato la sanità regionale negli ultimi anni, anche in considerazione della grave situazione finanziaria in cui la stessa versa attualmente.