Con la sentenza n. 1737 del 15 novembre 2016, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, richiamando pregressa giurisprudenza anche del Consiglio di Stato, ha evidenziato che, ai fini dell’applicazione di misure compensative è necessaria la sussistenza di concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale.
Il TAR, partendo dal disposto di cui all’art. 12 D. Lgs. 387/2003 nonché dalla interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale – sentenza 383/2005 – dell’art. 1, comma 4 Legge 239/2004, ha precisato che le misure compensative debbono essere concrete e realistiche, ossia determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell’impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale e che, in ogni caso, le stesse non possano rivestire meramente carattere patrimoniale.
È, quindi, da escludersi che la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili dia luogo, in modo automatico, all’applicazione di una misura compensativa, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e sul suo impatto sull’ambiente.
Infine, il Tribunale Amministrativo ha ricordato che l’adozione delle predette misure compensative sono prerogativa dello Stato o della Regione, e non possono unilateralmente essere stabilite da un singolo Comune.
Quanto al contenuto meramente patrimoniale, il TAR Puglia ricorda che diretta conseguenza della liberalizzazione del mercato dell’energia e del passaggio dal regime concessorio – in cui l’Ente Pubblico può richiedere la corresponsione di un corrispettivo per l’attribuzione di specifiche facoltà e/o diritti ad un soggetto appositamente individuato – a quello autorizzatorio – nel quale le autorizzazioni amministrative sono rilasciate unicamente in presenza di presupposti e requisiti di legge – è quella della vigenza del divieto assoluto di subordinare e/o condizionare il procedimento autorizzatorio a misure di compensazione intese quale forma di monetizzazione degli effetti deteriori che l’impatto ambientale determina, per cui chi propone l’istallazione di un determinato impianto si impegna ad assicurare all’ente locale cui compete l’autorizzazione, una prestazione in denaro ovvero determinati servizi o prestazioni privi di alcuna diretta connessione con l’impianto da autorizzare.