201611.25
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Con la sentenza 2504 del 16 novembre 2016 il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, ha avuto modo di precisare che l’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, infatti, assoggetta espressamente all’autorizzazione unica di cui al successivo comma 3 la realizzazione non solo degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ma anche delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi.

La vicenda trae origine da ricorso presentato dal Comune di Bisaccia con il quale ha intenso contestare la correttezza formale del procedimento attivato per il rilascio dell’autorizzazione unica, atteso che, a suo dire, le opere di connessione del Parco Eolico, e, in particolare, la stazione di trasformazione e la stazione di smistamento, non avrebbero dovuto essere autorizzate nell’ambito del procedimento unico regionale disciplinato dall’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 ma nell’ambito di un separato procedimento attivato ad istanza della società Terna ai sensi del D.lgs n. 28/2011, regolante di procedimenti di autorizzazione alle opere di ampliamento e sviluppo della rete elettrica.

Come sopra detto, il TAR, con la sentenza in commento, ha avuto modo di affermare non solo che l’autorizzazione unica di cui al citato art. 12 comprende oltre all’impianto di produzione anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dell’impianto stesso, ma, altresì, che l’art. 16 del D.lgs. n. 28/2001, a sua volta, riserva al diverso procedimento autorizzatorio, attivato su iniziativa del gestore di rete, la realizzazione delle diverse opere di cui al precedente art. 4 comma 4, ovvero delle opere costituenti «opere di sviluppo funzionali all’impianto e al ritiro dell’energia prodotta da una pluralità di impianti non inserite nei preventivi di connessione».

Analogamente, l’art. 3 del D.M. 10 settembre 2010 ha specificato che ai fini dell’applicazione dell’art. 12 del decreto legislativo n, 387/2003, devono ricomprendersi, nella nozione di opere connesse, le «opere necessarie alla connessione alla rete elettrica specificamente indicate nel preventivo per la connessione».

Contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione comunale, quindi, ed alla luce del quadro normativo così delineato, il TAR ritenuto che le opere autorizzate con l’impugnato decreto costituissero opere connesse all’opera principale in quanto afferenti ad un unico impianto ed inserite nel preventivo di connessione con la conseguenza che le stesse risultavano legittimamente autorizzate insieme all’impianto principale nell’ambito del procedimento unico delineato dal citato art. 12.

I Giudici amministrativi hanno, infine, rilevato che, nel procedimento delineato dall’art. 12 del D.lgs n. 387/2003, l’autorizzazione unica, resa a seguito del meccanismo procedurale della Conferenza di Servizi, costituisce il momento di sintesi della pluralità degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento e che il provvedimento finale rimane demandato, nella sua dimensione conclusiva, alla valutazione discrezionale della Regione, rispetto alla quale il Comune non vanta alcun potere di veto. Il parere espresso dal Comune in sede di Conferenza di Servizi, quindi, non ha, per pacifico assunto della giurisprudenza amministrativa, valore vincolante per la Regione che può discostarsene nel bilanciamento dei contrapposti interessi.

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