201406.19
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La Corte di Giustizia Europea, con sentenza C-118/13, ha sancito il diritto al risarcimento per ferie non godute si trasferisce agli eredi del lavoratore e ciò anche in assenza di una espressa domanda da parte del soggetto interessato.

In particolare nella sentenza in commento è stato evidenziato come, secondo costante giurisprudenza della stessa Corte di Giustizia Europea, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione, principio al quale non si può derogare e a cui devono uniformarsi le legislazioni dei singoli Stati.

Ciò posto, la Corte ha sottolineato che, nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro e non è più pertanto possibile l’effettiva fruizione delle ferie annuali retribuite, per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare del diritto alle ferie annuali retribuite, neppure in forma pecuniaria, l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 riconosce al lavoratore il diritto ad un’indennità. Infatti, l’espressione «ferie annuali retribuite» utilizzata dal legislatore dell’Unione, segnatamente all’articolo 7 della direttiva 2003/88, significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi del medesimo, la retribuzione del lavoratore deve essere mantenuta.

Orbene, il citato articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, come interpretato dalla Corte, non assoggetta il diritto ad un’indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall’altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte ferie annuali a cui aveva diritto alla data in cui tale rapporto è cessato.

Se l’obbligo di pagamento del congedo annuale cessasse con la fine del rapporto di lavoro dovuta a decesso del lavoratore, tale circostanza avrebbe la conseguenza che un avvenimento fortuito, che esula dal controllo sia del lavoratore che del datore di lavoro, comporterebbe retroattivamente la perdita totale del diritto alle ferie annuali retribuite stesso, quale sancito dall’articolo 7 della direttiva 2003/88.

Inoltre, poiché l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto ad un’indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa alla cessazione del rapporto di lavoro, occorre considerare che il beneficio di una tale indennità non può essere subordinato all’esistenza di una previa domanda a tale effetto.

La sentenza C-118/13 ha quindi sancito che l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta a legislazioni o prassi nazionali, quali quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che prevedono che il diritto alle ferie annuali retribuite si estingue senza dare diritto ad un’indennità finanziaria a titolo delle ferie non godute, quando il rapporto di lavoro termina per decesso del lavoratore. Il beneficio di una tale indennità non può dipendere da una previa domanda dell’interessato.

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