Con la recente sentenza n. 2760 del 6 febbraio 2013, la Cassazione dopo aver confermato il principio secondo cui è legittomo il licenziamento del lavoratore il quale, nonostante sia stato invitato dal datore di lavoro, sospenda volontariamente la prestazione lavorativa, ha affermato l’ulteriore principio per il quale, nell’ipotesi di sospnsione volontaria della prestazione lavorativa, al lavoratore non è dovuta la retribuzione fino a quando non provveda a mettere nuovamente a disposizione del datore di lavoro la proprie energie lavorative – e ciò prescindendo dalla forma con cui tale messa a disposizione avvenga.
La manca corresponsione della retribuzione trova fndamento, secondo la Corte, nella circostanza che, in applicazione della regola generale di effettività e corrispondenza delle prestazioni, la retribuzione spetta solo allorché la prestazione di lavoro venga effettivamente eseguita, a meno che, la mancata prestazione dell’attività lavorativa, non dopenda da una situazione di mora accipiendi del daoter di lavoro nei confronti del dipendente.