201702.01
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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 2513 del 31 gennaio 2017 ha rigettato il ricorso presentato da Poste Italiane S.p.A. ritenendo che il ritardo (abnorme e non giustificato) nella contestazione dell’addebito al lavoratore, ai sensi dell’art. 7 L. 300/70, violi il principio della immediatezza della contestazione di cui alla citata norma nonché quello della trasparenza, e che ciò determini una compressione dei diritti di difesa del lavoratore.

Da tale assunto, i Supremi Giudici hanno ritenuto che il fatto non tempestivamente contestato ex art. 7 L. 300/70 non può che essere considerato “insussistente” non possedendo l’idoneità ad essere verificato in giudizio. Si tratta di una violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro a carattere radicale che, coinvolgendo i diritti di difesa del lavoratore, impedisce in radice che il Giudice accerti la sussistenza o meno del “fatto”, e quindi di valutarne la commissione effettiva, anche ai fini della scelta tra i vari regimi sanzionatori. Non essendo stato contestato idoneamente ex art. 7 il “fatto” è tanquam non esset e, quindi, insussistente ai sensi dell’art. 18 novellato.

Nello specifico, proseguono i giudici, l’art. 18 L 300/70 sul piano letterale parla di insussistenza del “fatto contestato” (quindi contestato regolarmente) e, dunque, a maggior ragione, non può riguardare anche l’ipotesi in cui il fatto sia stato contestato abnormemente in violazione dell’art. 7.

Deve trovare, pertanto, in tale ipotesi applicazione la reintegrazione piena e non l’attribuzione di una indennità risarcitoria come disciplinato dal comma 6 dell’art. 18 novellato.


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