Con la sentenza n. 1579 del 21 novembre 2013, il Tar Puglia è tornato a ribadire che allo scopo di semplificare ed accelerare le procedure autorizzatorie, le Regioni possono legittimamente individuare nell’ambito del proprio territorio “aree non idonee” alla localizzazione di determinate tipologie di impianti, apponendo una volta per tutte divieti preventivi, assoluti e non derogabili.
Per il Tribunale Amministrativo pugliese, dunque, il diniego di autorizzazione unica relativamente ad un impianto da istallare in area “non idonea” è conseguenza procedimentale “automatica” e naturale, a seguito di attività amministrativa vincolata. Da ciò ne discende che sarebbe inutile sia lo svolgimento di qualsivoglia attività istruttoria che la convocazione della conferenza di servizi atteso che non sarebbe stato possibile addivenire ad una differente definizione del procedimento.